Questo sito non utilizza cookie per le proprie funzionalità o per mandarti pubblicità. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie tecnici per la gestione del sito. Per saperne di più clicca qui.
CGILParma.it


ISCRIVITI ALLA CGIL


Venerdì 26 Aprile 2024
HOME PAGE
CATEGORIE
SERVIZI
CHI SIAMO
ORARI-SEDI-TELEFONI
CONTATTACI

Credito al consumo, importante novità

3 Marzo 2011
Se il fornitore di servizi è inadempiente, decade il contratto di finanziamento

Importante provvedimento ottenuto dalla Federconsumatori di Parma innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d’Italia. La decisione in commento prende origine dalle vicissitudini di una giovane della provincia.

 

La consumatrice, nel febbraio scorso, aveva aderito ad un programma per il benessere personale offerto da un centro estetico di Parma; per il pagamento del relativo corrispettivo, la cliente optava per un finanziamento con una primaria società finanziaria, così come suggerito dall’esercizio commerciale per un totale di nove rate mensili di circa 180,00 euro l’una.

 

Dopo un primo ciclo di sedute, il centro estetico, agli inizi del mese di aprile scorso, cessava d’improvviso l’attività, rendendosi di fatto inadempiente, nonostante l’intera somma fosse stata pagata dalla cliente a mezzo finanziamento. Le legittime richieste di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore dei servizi, inoltrate alla finanziaria, non avevano ottenuto riscontro positivo, nonostante le importanti novità normative introdotte, seppur successivamente alla stipula del contratto, mediante il decreto legislativo 141/2010.

 

Come noto, il provvedimento inserito in gazzetta Ufficiale nel settembre 2010, ha recepito un orientamento consolidato della Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto una maggior tutela al consumatore ed una disciplina più rigorosa per i soggetti che operano nel settore finanziario. Poiché le pronunzie della Corte vincolano gli Stati membri alla medesima interpretazione, l’ABF si è uniformato agli orientamenti comunitari, evidenziando che il collegamento che si crea tra finanziatore e cliente finanziato da una parte, e cliente e fornitore dei servizi dall’altro, implichi che l’esistenza, la validità, l’esecuzione dell’uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell’altro.

 

Nel caso della consumatrice parmigiana, l’Arbitro Bancario ha sancito che le rate ancora da corrispondere alla finanziaria, essendo collegate ad una prestazione non eseguita dal centro estetico, non sono dovute, inibendo peraltro lo stesso intermediario da qualsiasi segnalazione ed iscrizione del nominativo della giovane presso i sistemi di informazione creditizia.

CONDIVIDI


SU WHATSAPP
SU TWITTER
SU FACEBOOK


Visualizzazioni: 201


A cura dell'Ufficio Stampa e del Centro Sistemi Informativi CGIL di Parma © Copyright 2000-2024
Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome