Bonus e Tutele
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI
- TURISMO / TERME
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
- ALTRI SETTORI
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
INDENNITÀ LAVORATORI SOMMINISTRATI
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
INDENNITÀ LAVORATORI SPETTACOLO
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
INDENNITÀ LAVORATORI INTERMITTENTI
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
INDENNITÀ VENDITORI A DOMICILIO
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
REDDITO DI EMERGENZA
• DL 73/2021 - 25/05/2021
• DL 41/2021 - 23/03/2021
INDENNITÀ OPERAI AGRICOLI
• DL 73/2021 - 25/05/2021
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INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI


DL 73/2021 - Aggiornamento 25/5/2021

 
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AMMONTARE DELL'INDENNITÀ

Ai soggetti beneficiari dell’indennità prevista dal DL 41/2021, una ulteriore indennità pari a 1.600 euro è nuovamente erogata una tantum. Chi non l’ha mai chiesta può farlo entro il 31 LUGLIO 2021 a condizione che, alla data del 26 maggio 2021, il richiedente non sia titolare di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
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DESTINATARI E REQUISITI

Possono usufruire dell'indennità i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso aziende utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI al 26 maggio 2021. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: • titolarità di uno o più contratti a termine nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti a termine o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate • assenza di titolarità al 26 maggio 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
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TEMPISTICHE

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:Entro il 30 SETTEMBRE 2021 DURATA DEL BENEFICIO: 1.600 euro. Deve fare domanda solo chi non è già percettore di analogo contributo previsto dal DL 41/2021. A chi ha già percepito le precedenti mensilità l’Inps procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti (Messaggio Inps 3160/2020)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO
0521 297 685 OPZIONE 5

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A cura dell'Ufficio Stampa e del Centro Sistemi Informativi CGIL di Parma
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