INDENNITÀ LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI CHE APPARTENGONO A SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
DL 41/2021 - Aggiornamento 23/3/2021
AMMONTARE DELL'INDENNITÀ
Ai soggetti beneficiari dell’indennità prevista dal DL 137/2020, una ulteriore indennità pari a 2.400 euro è nuovamente erogata una tantum. I lavoratori somministrati e gli stagionali che non l’hanno mai chiesta può farlo entro il 31 MAGGIO 2021 a condizione che alla data di presentazione della domanda il richiedente non sia titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente a tempo diverso dal contatto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
DESTINATARI E REQUISITI
Tali lavoratori hanno diritto ad una indennità di 2.400 euro una tantum a condizione che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
TEMPISTICHE
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:Entro il 31 MAGGIO 2021 DURATA
DURATA DEL BENEFICIO: 2.400 euro. Deve fare domanda solo chi non è già percettore di analogo contributo previsto dal DL 137/2020. A chi ha già percepito le precedenti mensilità l’Inps procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti (Messaggio Inps 3160/2020)
DOCUMENTI NECESSARI
Il giorno della domanda occorre presentarsi con:
- documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
- codice fiscale.
- Codice Iban intestato al richiedente l’indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso gli uffici postali)
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO 0521 297 685 OPZIONE 5