AMMONTARE DELL'INDENNITÀ
Ai soggetti beneficiari dell’indennità prevista dal DL 41/2021, una ulteriore indennità pari a 1.600 euro è nuovamente erogata una tantum. Chi non l’ha mai chiesta può farlo entro il 31 LUGLIO 2021 a condizione che non siano titolari di pensione o di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione di indennità di disponibilità.
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, hanno diritto ad una indennità di 1.600 euro una tantum. Hanno diritto alla medesima indennità anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri, versati dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021, da cui derivi un reddito riferito al 2019 non superiore ai 35.000 euro.