Ai soggetti beneficiari dell’indennità prevista dal DL 41/2021, una ulteriore indennità pari 1.600 euro è nuovamente erogata una tantum. Chi non l’ha mai chiesta può farlo entro il 30 settembre 2021 a condizione che alla data di presentazione della domanda il richiedente non sia titolare di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
DESTINATARI E REQUISITI
Tali lavoratori, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a condizione che tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'articolo 2222 del c.c. e che al 27 maggio 2021, non abbiano un contratto di tale tipologia in essere. Questi lavoratori, in forza di tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata al 26 maggio 2021, con accreditato almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale.
TEMPISTICHE
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 SETTEMBRE 2021.
DURATA DEL BENEFICIO: 1.600 euro. Deve fare domanda solo chi non è già percettore di analogo contributo previsto dal DL 41/2021. A chi ha già percepito le precedenti mensilità l’Inps procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti (Messaggio Inps 3160/2020).
DOCUMENTI NECESSARI
Il giorno della domanda occorre presentarsi con:
- documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
- codice fiscale.
- Codice Iban intestato al richiedente l’indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso gli uffici postali)
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO 0521 297 685 OPZIONE 5