Violazioni ai diritti dell'uomo, giudica la Corte Europea
30
Aprile
2009
Esiste un valido strumento per rendere giudicabili le violazioni sanciti nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo del 1950
E' bene sapere che esiste un valido strumento per rendere giudicabili le violazioni ai diritti dell'uomo sanciti nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo del 1950. Tale strumento è la Corte Europea dei diritti dell'Uomo.
Tale Corte si occupa dell'accertamento delle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, integrata successivamente con protocolli aggiuntivi, e recepita nell'ordinamento dello Stato Italiano con legge 848/1955.
Dal 1998 è possibile, grazie all'articolo 33 della Convenzione, presentare un ricorso individuale alla Corte per ottenere Giustizia. E' possibile inoltre chiedere ai sensi dell'articolo 41 un'equa soddisfazione in denaro, risarcitoria del pregiudizio subito in conseguenza della violazione della Convenzione da parte di una delle Parti Contraenti.
Il ricorso è un rimedio esperibile solamente dopo che siano stati esauriti tutti gli strumenti di tutela presenti nell'ordinamento statale ed esiste un termine perentorio di sei mesi dall'esito dei ricorsi nazionali per potere adire la Corte Europea.
La Corte Europea ha sede presso il Consiglio di Europa a Strasburgo in Francia ed il ricorso può essere presentato per posta raccomandata. I diritti che si ritengono essere stati violati dallo Stato Italiano devono essere quelli espressi dalla Convenzione:
- Diritto alla vita
- Divieto di tortura
- Divieto di schiavitù e lavoro forzato
- Diritto alla libertà e alla sicurezza
- Diritto ad un equo processo
- Diritto al rispetto della vita privata e familiare
- Libertà di pensiero, coscienza e religione
- Libertà di espressione
- Libertà di riunione e di associazione
- Diritto al matrimonio
- Diritto ad un ricorso effettivo
- Divieto di discriminazione
- Protezione della proprietà
- Diritto all'istruzione
- Diritto a libere elezioni
- Libertà di circolazione
- Divieto di imprigionamento per debiti
- Divieto di espulsioni collettive di stranieri