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Vertenza Cedacri/C-Global, "l'azienda rispetti l'accordo"

27 Ottobre 2010
Fabi, Fisac CGIL e Uilca di Parma replicano agli articoli usciti sulla stampa locale

Con il ricorso ex art.28 L.300/70, le organizzazioni sindacali Fabi, Fisac/CGIL e Uilca, convenivano in giudizio le Società Cedacri e C-Global per chiedere l’applicazione dell’art.19 CCNL ABI 8.12.2007, con riferimento ad una procedura di riorganizzazione promossa dalla datrice di lavoro che, inopinatamente, pretendeva l’applicazione dell’art.15 CCNL ABI 8.12.2007.

Si precisa che, nel caso di riorganizzazione, l’art.19 prevede un confronto a livello di gruppo con la partecipazione della Capogruppo, mentre l’art.15 prevede esclusivamente un tavolo a cui partecipa l’azienda direttamente interessata dalla riorganizzazione.
Nel 2007 le Organizzazioni Sindacali Fabi, Fisac/CGIL e Uilca e Cedacri avevano sottoscritto un accordo che prevede, nel caso di riorganizzazioni, la specifica applicazione dell’articolo 19.

Fissata l’udienza Cedacri e C-Global avevano a costituirsi e, a seguito di proposta conciliativa formulata dal Magistrato, le Organizzazioni Sindacali e le Aziende sottoscrivevano accordo del seguente tenore: riapertura, ai sensi dell’art.19 del CCNL ABI 8/12/2007, delle trattative fra le OO.SS. oggi ricorrenti e le società convenute (con possibilità di adesione a qualunque altra organizzazione sindacale che ritenesse opportuno partecipare alle stesse, purché ne abbia la rappresentanza in seno alle società convenute) avente ad oggetto la definizione, per il personale coinvolto nella sopraccitata riorganizzazione, delle misure di cui all’art.19 comma 4. del citato CCNL, nonché di quelle di carattere economico (sia incentivi per i lavoratori che daranno corso ai trasferimenti sia incentivi per coloro che decideranno di risolvere il rapporto di lavoro). Detta procedura dovrà svolgersi entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data odierna sulla base di incontri di carattere settimanale (da fissarsi in successivi accordi tra le Parti) ed a fronte della sospensione dei trasferimenti già disposti dalla C-Global e dei relativi termini di preavviso (fatti salvi i periodi di preavviso già decorsi) sino al termine della trattativa di cui innanzi; con rinuncia ad ogni pretesa azionata in giudizio, fatti salvi i diritti dei singoli lavoratori di impugnare nelle sedi giudiziarie e non il predetto trasferimento, con compensazione delle spese di giudizio.

Appare lampante che quanto indicato negli articoli usciti sulla stampa lo scorso sabato 23 ottobre non rispecchiano né il reale contenuto né lo scopo dell’accordo sottoscritto avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma.

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