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Sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa

6 Aprile 2020
Tutto quello che serve sapere da Sunia e Sercoop CGIL Parma

Il decreto del 25 marzo scorso ha esteso i benefici del Fondo di solidarietà, istituito in favore dei titolari di mutuo in caso di situazioni di temporanea difficoltà economica, anche a tutti coloro che stanno risentendo maggiormente dell’emergenza coronavirus.

I requisiti di accesso al Fondo solidarietà sono i seguenti: essere proprietari dell'immobile destinato ad abitazione principale, oggetto del contratto di mutuo; l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), né deve avere caratteristiche di lusso; il mutuo erogato deve avere un importo non superiore ai 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno.

Una novità da sottolineare è che il decreto “Cura Italia”, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di solidarietà per l’accesso ai benefici, ha disposto che il criterio legato all'Isee (non superiore a 30 mila euro) non venga richiesto per un periodo di nove mesi, a far data dal 17 marzo 2020.

Possono fare domanda i lavoratori dipendenti che hanno avuto una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi a causa delle'emergenza Covid 19, oppure lavoratori dipendenti che hanno avuto una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo a causa dell’emergenza Covid 19; lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di nove mesi) che, a seguito della chiusura o della limitazione della propria attività causata dall'emergenza Covid-19, autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato medio giornaliero, superiore al 33 per cento del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, nell'arco del trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo tra il 21 febbraio e la data di presentazione della domanda.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo è di 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi, di 12 mesi se la sospensione la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi, di 18 mesi se la sospensione la riduzione dell'orario di lavoro è superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi. Durante questo periodo il Fondo provvederà a pagare agli istituti di credito il 50 per cento degli interessi maturati in relazione alle rate sospese, mentre il restante 50 per cento rimarrà a carico del mutuatario senza alcun aggravio di commissioni o spese aggiuntive.

Valutata l’effettiva convenienza della sospensione il titolare del mutuo potrà presentare domanda alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, presentando la documentazione richiesta per accedere al beneficio (https://www.consap.it/notizie/2020-03-20-emergenza-coronavirus-le-novit%C3%A0-per-richiedere-la-sospensione-mutui-prima-casa/).

Per ogni ulteriore chiarimento o supporto è possibile contattare il Sunia, sindacato inquilini della CGIL, chiamando il 3534061999, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17, o rivolgersi a Sercoop CGIL Parma, chiamando il numero 0521297888, o scrivendo a caaf.sercoop@cgilparma.it.

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