In arrivo una prestazione di lavoro in un luogo diverso da quello predefinito
Lo scorso 3 luglio si è svolto un incontro con la dirigenza aziendale per discutere di Smart Working.
Si tratta di una nuova tipologia di lavoro
da applicare in via sperimentale ad alcuni gruppi di lavoratori
individuati dall’azienda al fine di testare disponibilità e tecnologie per
effettuare la prestazione di lavoro in un luogo diverso da quello
definito, per un tempo che al massimo potrà coprire il 20% mensile
del proprio orario, secondo alcune procedure definite dall’azienda.
L’obiettivo
è di coniugare con maggior flessibilità le esigenze dell’azienda con le
necessità personali per un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e
vita privata.
Sono
stati selezionati alcuni gruppi di lavoratori per una sperimentazione
volontaria indicativa di circa 6 mesi, senza alcun elemento distintivo
per quanto riguarda inquadramento, livello, orario di lavoro (pt o full time).
Le aree identificate per la sperimentazione riguardano sia attività di tipo
progettuale che di tipo transazionale sulla base dei seguenti elementi:
Obiettivo
finale: Estendere tale nuova tipologia a tutta la popolazione impiegatizia
tramite accordo sindacale.
Tale
progetto è stato redatto tramite l’Osservatorio del Politecnico di
Milano che ha collaborato anche con Nestlè, Siemens, Tetrapack,
ispirandosi al modelli di quest’ultima azienda.
Le
aree che partiranno (circa 120/125 persone in totale) con la
sperimentazione sono:
Non
si tratta di TELELAVORO, materia che è già stata normata, ma di una specie di
lavoro fuori sede o in sede diversa da quanto definito da contratto di lavoro.
Per
questo motivo ci sono temi giuslavoristi, legali e di sicurezza legati ad
una sede di lavoro non fissa e non sotto il diretto controllo aziendale ma
sotto la diretta responsabilità aziendale; in questa tipologia di lavoro, oltre
alla mancanza della postazione fissa, non c’è il
vincolo di orario presente nel telelavoro; non c’è nemmeno la
certezza della copertura assicurativa da parte di INAIL in caso di infortunio
ma l’azienda ha ampiamente assicurato che, nel caso, interverrà con proprie
coperture assicurative private, anche se non è chiaro cosa possa succedere in
caso di danno permanente. Ciò che è assolutamente evidente che in ogni caso
l’infortunio non potrà essere gestito come tale ma come malattia (
rimanendo escluso dalle casistiche dell’infortunio e rientrando nelle
regolamentazione della malattia per quanto riguarda gli obblighi sugli orari di
reperibilità). Anche per questa prestazione viene applicato art 2087 del CC e
da DL Sicurezza e prevenzione 81/2008.
Ai
lavoratori viene fatto sottoscrivere un testo in cui vengono spiegate le
modalità di accesso a tale tipologia (e la procedura di comunicazione
all’azienda/ superiore diretto con relative tempistiche da rispettare ). Come
pregiudiziale all’accesso di tale tipologia di lavoro, vengono inoltre
evidenziati una serie di costi dei quali l’azienda non intende farsi carico.
Nel dettaglio:
Al
contrario l’azienda potrebbe beneficiare di una forte riduzione del
numero di part-time orizzontali e di una riduzione di costi
INAIl per riduzione denunce per incidenti in itinere ed
infortuni. Essendo questi trasformati in malattie.
Il
17/7 abbiamo ricevuto un feedback sulla partenza di tale progetto e le
reazioni da parte dei lavoratori coinvolti sono state più che positive.
Nella
stessa data l’azienda ci ha informati che per quanto riguarda il tragitto
casa - lavoro, Barilla, assieme ad altre aziende del territorio, ha
supportato per obbligo di legge il Comune di Parma per l’acquisto di
software per una mappatura del tragitto casa-lavoro dei propri dipendenti. Tale
mappatura verrà effettuata tramite questionario e sulla base delle risultanze
verranno attivati servizi alternativi all’auto privata ( bus, car sharing, ecc)
.
Il
progetto PAPERLESS , ovvero rendere la carta digitalizzata,
sta proseguendo con successo.
A
fine anno, dopo le verifiche sulle detrazioni fiscali, verranno emessi 2 buoni
spesa spaccio dal valore ciascuno di 35€ da spendere ciascuno in
un'unica soluzione. Si fanno annotazioni sia sull’importo che sulla validità
dei buoni spesa.
L’azienda
ritiene di aver espletato l’esame condiviso come richiesto dal CCNL in vigore,
art 34 EX FESTIVITÀ, e ritiene che debbano pertanto fare
cumulo con le ROL, ribadendo la necessità di smaltire 35.5 ferie /anno.
PART
TIME: si procede con rinnovi annuali e non
più di 6 mesi come nell’ultimo anno.