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Sinistro stradale senza assicurazione, che fare?

15 Aprile 2017
Il codice delle assicurazioni prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia che entra in gioco in alcune situazioni tra cui quella di sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione.

Il codice delle assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2006) prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia che entra in gioco in alcune situazioni tra cui quella di sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione.
Vediamo nel dettaglio quali sono queste situazioni e quali procedure seguire per ottenere il risarcimento del danno.
L’art. 283 del codice delle assicurazioni disciplina il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito e amministrato dalla CONSAP S.p.a. (via Yser, 14 – 00198 Roma)
I casi in cui ci si deve rivolgere al Fondo sono previsti dallo stesso articolo:
· Il sinistro è stato cagionato da un veicolo non identificato;
· il veicolo non risulta coperto da assicurazione;
· il veicolo risulta assicurato presso un’impresa in liquidazione coatta amministrativa o vi viene posta successivamente;
· il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
· il veicolo è stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato e lo stesso risulta coinvolto in un sinistro ed è privo di assicurazione;
· il sinistro è stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Il danno risarcibile è così articolato:
Nel caso di cui alla lettera a) – veicolo non identificato -, il risarcimento è possibile solo per i danni alla persona. È dovuto anche per i danni alle cose (cioè al mezzo) ma a due condizioni: che i danni alla persona siano gravi e che i danni alle cose siano superiori ad euro 500.
Nel caso di cui alla lettera b) – veicolo non assicurato – nonché nei casi seguenti di cui alle lettere c), d), e), f), il risarcimento è possibile sia per i danni alle persone sia per i danni alle cose, nei limiti dei massimali di garanzia per i veicoli della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
L’art. 286 del codice disciplina la procedura per ottenere il risarcimento.
La liquidazione dei danni è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private).
Attualmente le imprese designate per territorio sono le seguenti:
· Per Lombardia, Marche, Lazio e Puglia: Allianz S.p.a.,
L.go Ugo Irneri n. 1, 34123 Trieste

· Per Campania e Friuli – Venezia Giulia: Generali Italia S.p.A.,
Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

· Per Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna

· Per Umbria e Calabria: SARA Assicurazioni S.p.A,
Via Po n. 20, 00198 Roma

· Per Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna: Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte D'Appello n. 11, 10122 Torino

· Per Veneto e Basilicata: Società Cattolica Assicurazioni
Lungadige Cangrande n. 16, 37126 Verona
L'azione giudiziaria deve essere preceduta da lettera raccomandata di messa in mora, inviata sia alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, sia all’impresa designata per territorio.
L’azione può essere esercitata decorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata; soltanto nel caso in cui il veicolo che ha causato il sinistro risulti assicurato con un’impresa in liquidazione coatta amministrativa l’azione può essere intrapresa decorsi 6 mesi.
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato (e altresì nei casi di cui alle lettere e) ed f)) deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
In tutti gli altri casi, invece, l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata.
Infine, il diritto di ottenere il risarcimento si prescrive in 2 anni dal giorno in cui è avvenuto il sinistro, ai sensi dell’art. 2947, comma 2, codice civile.

 

"Realizzato nell'ambito  del  Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con  l'utilizzo  dei  fondi  del  Ministero  dello  sviluppo economico. Ripartizione 2015

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