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Risarcimenti - Risarcibile anche solo il danno morale

30 Aprile 2009
Importante sentenza della Cassazione che muta i precedenti orientamenti

La sentenza della Cassazione, sezioni unite civili 12 dicembre 2001 n. 15717, operando un mutamento giurisprudenziale riguardo ai precedenti orientamenti espressi in sentenze 4631 e 5530/97, ha ritenuto risarcibile il danno morale anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.

Le precedenti sentenze avevano concluso per la non risarcibilità autonoma del danno morale inteso come turbamento psicologico transeunte, ma questa interpretazione ha trovato tenaci oppositori in dottrina e non solo. Partendo dalle premesse che anche la corte Costituzionale nella sentenza 372/94 ha affermato l'autonoma risarcibilità del danno alla salute e morale, la Corte di Cassazione ha optato per l'effettivo riconoscimento del danno morale in quanto tale, indipendentemente dal fatto che si accompagni ad altro tipo di danno suscettibile di valutazione medico legale o di quantificazione patrimoniale.

Si è superata dunque la paura e la precedente incertezza che circondava l'adozione di tale decisione, itesa sia come timore che proliferassero le richieste di risarcimento in modo incontrollato e strumentalizzato sia come timore di aprire la porta ad un tipo di danno che avrebbe potuto vedere metodi di quantificazione non oggettivi e suscettibili di variazioni extra misura.

In effetti ha prevalso il buon senso, non dubitando nessuno che il turbamento psicologico e la variazione repentina delle abitudini e dei comportamenti umani causati da eventi estranei al naturale e civile svolgimento della vita umana porta in sé un pregiudizio economico non irrilevante che è causa di per sé di disagio suscettibile di monetizzazione.

L'unico problema che veramente si pone è quello di trovare regole oggettive di quantificazione del detto pregiudizio, in assenza delle quali diventa molto difficile sottrarsi a giudizi critici e fondati. Se infatti il danno morale, nel caso di concomitanza con quello patrimoniale e/o biologico poteva essere indicato in una misura frazionaria di questi, in questo caso mancano punti di riferimento certi che consentano una razionalizzazione della quantificazione del danno e del pregiudizio economico. D'altronde imporre al danneggiato la prova della misura del danno morale si potrebbe ritorcere verso lo stesso come una prova diabolica di difficile raggiungimento e quindi in sostanza come la negazione del riconoscimento del diritto. Starà dunque al giudice trovare un compromesso equitativo che tenga conto di tutte le circostanze.

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