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Quale garanzia per i beni acquistati?

21 Ottobre 2015
La tutela sugli acquisti

Il D. Lgs. 206/2005, volgarmente definito Codice del Consumo, ha statuito importanti tutele a favore del consumatore in materia di acquisto di beni.

 

Preliminarmente è doveroso precisare come unico responsabile della conformità del bene acquistato è il venditore (non il produttore).

 

Ogni bene è per legge coperto da un periodo minimo di garanzia avente durata biennale cosiddetta garanzia legale), decorrente dal giorno di consegna dello stesso.

 

Se poi nel corso dell'indicato termine biennale il consumatore si accorge di un difetto nel bene, è estremamente importante presentarne denuncia (scritta) al venditore: la legge stabilisce infatti che la garanzia decade se il consumatore non denuncia il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta.

 

Ma una volta denunciato il difetto quale rimedi possiamo chiedere?

 

L'art. 130 del Codice del Consumo risponde a tale quesito statuendo come il consumatore possa chiedere il ripristino del bene, senza spese, mediante riparazione o sostituzione dello stesso (in alternativa è possibile richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto).

 

Naturalmente vi sono alcuni limiti a tali richieste.

 

Il venditore può infatti rifiutarsi di porre in ripristino il bene nel caso in cui il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile, o eccessivamente oneroso rispetto all'altro (si pensi sostituzione vs riparazione).

 

Un rimedio è considerato eccessivamente oneroso rispetto all'altro se impone al venditore spese irragionevoli tenendo conto: del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; dell'entità del difetto di conformità; dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

 

Ad ogni modo ogni intervento del venditore, sia esso riparazione o sostituzione, deve essere eseguito senza alcuna spesa a carico del consumatore.

 

Per di più l'operazione di ripristino deve essere completata entro congruo termine e senza arrecare eccessivi disagi allo stesso (tale congruo termine è stato individuato dalla Giurisprudenza in 15 giorni dalla richiesta).

 

Non va infine dimenticato che l'azione giudiziale diretta a far valere i difetti di conformità non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

 

Federconsumatori Parma è disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento sulla tematica in questione.

Dott. Federico Gennari

 

"Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico"

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