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L'istituto della riabilitazione ex art. 178 c.p.

8 Novembre 2017
L’istituto della riabilitazione, previsto dall’art. 178 del codice penale, consiste in una procedura che consente a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decreto di condanna non opposto di chiedere e ottenere, se in possesso dei requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario, e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.

 

La riabilitazione permette alla persona che abbia subito una condanna, e che abbia manifestato segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna stessa ed è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del giudice che l’ha emessa.

Il lasso temporale intercorrente tra l'ultima sentenza di condanna e la possibilità di avanzare domanda di riabilitazione varia in base in base al genere di reato commesso.

L’art. 179 del codice penale prevede che la riabilitazione venga concessa se siano decorsi almeno tre anni dal giorno dell’esecuzione della pena e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; sul punto si precisa che l'istruttoria prodromica all'accertamento della buona condotta del richiedente è ad esclusivo carico dell'organo giudiziario adito.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da soggetti recidivi, così come previsto dall’art. 99 del codice penale, e di dieci anni se si è in presenza di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con decorrenza dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il termine per ottenere la riabilitazione decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.

In caso di avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena (più nota come "condizionale"), il termine per avanzare istanza di riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena (in caso "condizionale" ex art. 163 commi 1 e 3 c.p.p.); nel caso invece in cui sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno ed è stato riparato integralmente il danno prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163 del Codice Penale.

Vi sopo però alcune ipotesi alla concessione della riabilitazione-

La riabilitazionenon può infatti essere concessa se il condannato:

– sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato

– non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilita di adempierle.

Il richiedente che presenta l’istanza ottiene la riabilitazione, sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate.

Una delle condizioni necessarie per ottenere la riabilitazione è che il condannato abbia fornito prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data in cui ha commesso il reato, dimostrando di aver instaurato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base di ogni proficua e ordinata convivenza sociale.

Se la richiesta viene respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui e divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Se il soggetto beneficiario commette un nuovo reato, la riabilitazione può essere revocata nel caso di commissione di nuovo delitto non colposo entro 7 anni.

Se la pena inflitta non supera 1 anno e il danno è stato integralmente riparato prima della sentenza di primo grado, la pena resta sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

“Spesa relativa all'intervento 'La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti' del programma generale della Regione Emilia Romagnafinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015"

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