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LA SQUADRA DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE – GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

8 Gennaio 2016
Da RLSinForma – Conoscenza: pillole di InFORMAZIONE su ciò che occorre CONOSCERE in materia di la Sicurezza sul Lavoro:informazioni, formazione, addestramento, valutazione dei rischi e altri documenti obbligatori

La scelta degli addetti alle emergenze è fra gli aspetti più importanti che attengono all’organizzazione della salute e sicurezza in ambito lavorativo.

Il datore di lavoro, che ne ha autorità, ha l’obbligo di assegnare gli incarichi solamente a persone qualificate, che possono dimostrare d’esserlo.

Presso gli enti formativi abilitati sono organizzati periodicamente corsi di formazione ed addestramento per addetti alle emergenze d’ogni tipo (primo soccorso, antincendio ed evacuazione).

I candidati, frequentando i corsi e superate le prove richieste, otterranno la qualifica (certificato/attestato riconosciuto dall’ente formativo abilitato) che vale come titolo e costituisce credito formativo personale.

Collaboratori esterni dell’azienda, benché qualificati, non potranno mai svolgere le funzioni di addetto alle emergenza. L’incarico di addetto alle emergenze compete esclusivamente alle figure interne all’azienda, per ovvie ragioni di presenza e presidio dei luoghi di lavoro. La scelta, conseguentemente, non potrà che ricadere sui lavoratori dipendenti, sull’RSPP (sempreché interno), sul datore di lavoro stesso, di cui la legge prevede espressamente l’autonomina, fermo restando il possesso dei requisiti formativi richiesti.

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