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Il fondo vittime della strada

23 Gennaio 2015
Rubrica a cura del Dott. Federico Gennari

La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia posto nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento.

Ma cosa succede in quelle non rare ipotesi in cui, in caso di sinistro, un automezzo non sia coperto da polizza assicurativa o, caso ancor più deprecabile, faccia perdere le proprie tracce?

Proprio per ledere le conseguenze di tali eventualità è stato istituito il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, gestito dalla società Consap e che agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

Tale fondo deve essere interpellato in quattro distinte circostanze, a seconda che il sinistro sia stato causato da un veicolo:

  1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;

  2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;

  3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;

  4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

In presenza di una delle sopra menzionate circostanze è necessario inoltrare richiesta di risarcimento danni a mezzo racc. a.r. (con pedissequa descrizione delle circostanze del sinistro) tanto alla Consap quanto all’impresa assicurativa incaricata della gestione del sinistro (individuata, a livello regionale, in base al luogo di accadimento del sinistro).

Alla missiva inoltrata alla Consap non è necessario allegare alcun documento oltre alla lettera di apertura del sinistro.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era coperto da alcuna assicurazione, oppure se non risulta identificato.

A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento o comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter avanzare alcuna offerta.

Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata

Nel caso in cui invece ci si trovi in presenza di un veicolo assicurato con una compagnia posta in liquidazione coatta il termine slitta a sei mesi.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori Parma.

"Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico"

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