Questo sito non utilizza cookie per le proprie funzionalità o per mandarti pubblicità. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie tecnici per la gestione del sito. Per saperne di più clicca qui.
CGILParma.it


ISCRIVITI ALLA CGIL


Mercoledì 24 Aprile 2024
HOME PAGE
CATEGORIE
SERVIZI
CHI SIAMO
ORARI-SEDI-TELEFONI
CONTATTACI

Esonero pagamento bollo auto Regione Emilia Romagna

9 Febbraio 2015
Rubrica a cura del Dott. Federico Gennari

La legge prevede l'esenzione (o la riduzione) dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi, oltre che per le vetture a limitato impatto ambientale e le auto storiche.

Partendo dall’analisi delle ipotesi di portatori di handicap o invalidi, l'esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, tutti da intendersi con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

Sono previste quattro diverse categorie di esenzione.

- Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.

- Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

- Disabilità mentale o psichica.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

- Disabilità per cecità o sordità.

Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

In presenza dei requisiti di cui sopra e di tutta la documentazione attestante gli stessi (per la precisa indicazione della quale è necessario rivolgersi agli sportelli ACI territorialmente competenti), è possibile inoltrare domanda di esenzione dal pagamento del bollo automobilistico.

La regione Emilia Romagna prevede inoltre che tutti i veicoli a basso impatto ambientale, se azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto (25%) dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto (25%) della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Ultima categoria soggetta a esenzione è infine quella dei veicoli storici, con distinzione tra veicoli ultratrentennali e veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali quelli costruiti da oltre trent'anni che non siano adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Ai sensi della Legge Regionale 15/2012 tali veicoli sono automaticamente esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 25,82 per gli autoveicoli, euro 10,33 per i motoveicoli.

Sono invece considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico che siano costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta, non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, con Legge Regionale n.15 del 21 dicembre 2012  la Regione Emilia Romagna dal 1° gennaio 2013 ha disposto che tali autoveicoli e motoveicoli siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

Anche nel caso di circolazione su strada anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a euro 25,82 per gli autoveicoli e euro 10,33 per i motoveicoli.

Dott. Federico Gennari

"Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico"

CONDIVIDI


SU WHATSAPP
SU TWITTER
SU FACEBOOK


Visualizzazioni: 457


A cura dell'Ufficio Stampa e del Centro Sistemi Informativi CGIL di Parma © Copyright 2000-2024
Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome Ottimizzato per Google Chrome