Altri 17.000 lavoratori potranno presentare le domande entro il 16 giugno
Quinta salvaguardia per altri 17.000
lavoratori. Decreto 14 febbraio 2014 (GU n. 89 del 16/04/2014). Circolare del
Ministero del lavoro n. 10 del 18 aprile 2014. Messaggio Inps n. 4373 del 2
maggio 2014.
Per chi non è
ancora salvaguardato e rientra nei requisiti previsti dal 5° decreto le domande vanno presentate
entro il 16 giugno.
I requisiti
per rientrare in questo decreto sono:
· Avere la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina
vigente prima della legge Fornero entro il 6 gennaio 2015
· a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre
2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato;
· b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno
2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione
di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
sindacali entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno
2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato;
· c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno
2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle Organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre 2011,
anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
· d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se
hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
· e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre
2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di
contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potra' riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
· f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non
abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta
data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da
effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il
30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività
lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore
dei soggetti beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2014. Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014
prevede che per essere ammessi alla salvaguardia i lavoratori interessati
devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto stesso. In particolare l’art. 4 del suddetto
decreto dispone che i soggetti di cui alle lettere a), e) ed f) devono
presentare domanda all’Inps. L’art. 5 dispone, invece, che i soggetti di cui
alle lettere b) c) e d) devono presentare domanda alla Direzione territoriale
del lavoro.
Il Ministero del lavoro con circolare n. 10 del
18.4.2014 e l’Inps con messaggio n. 4373 del
2.5.2014 hanno precisato che le domande tese a beneficiare della
salvaguardia devono essere presentate entro il 16 giugno 2014.