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Esodati: quinta salvaguardia

13 Maggio 2014
Altri 17.000 lavoratori potranno presentare le domande entro il 16 giugno

Quinta salvaguardia per altri 17.000 lavoratori. Decreto 14 febbraio 2014 (GU n. 89 del 16/04/2014). Circolare del Ministero del lavoro n. 10 del 18 aprile 2014. Messaggio Inps n. 4373 del 2 maggio 2014.

Per chi non è ancora salvaguardato e rientra nei requisiti previsti dal 5° decreto le domande vanno presentate entro il 16 giugno.

I requisiti per rientrare in questo decreto sono:

·       Avere la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima della legge Fornero entro il 6 gennaio 2015 

·       a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

·       b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

·       c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

·       d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

·       e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

·       f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 prevede che per essere ammessi alla salvaguardia i lavoratori interessati devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso. In particolare l’art. 4 del suddetto decreto dispone che i soggetti di cui alle lettere a), e) ed f) devono presentare domanda all’Inps. L’art. 5 dispone, invece, che i soggetti di cui alle lettere b) c) e d) devono presentare domanda alla Direzione territoriale del lavoro. 

Il Ministero del lavoro con circolare n. 10 del 18.4.2014 e l’Inps con messaggio n. 4373 del  2.5.2014 hanno precisato che le domande tese a beneficiare della salvaguardia devono essere presentate entro il 16 giugno 2014. 

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