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Dichiarazione sostitutiva unica per gli studenti universitari

7 Agosto 2015
Informativa su servizio ISE fornito da SERCOOP CGIL Parma

Gli studenti che vogliono avvalersi del servizio di assistenza, fornito dai CAF, per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica devono RICHIEDERE ESPRESSAMENTE IL CALCOLO DELL’ISEE PER PRESTAZIONI DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO e disporre della seguente documentazione:

composizione del nucleo familiare: dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare, fotocopia della carta di identità del dichiarante; verbale di invalidità; copia del contratto di locazione (se la casa di abitazione non è di proprietà) indicante il canone annuo e gli estremi della registrazione del contratto TARGA O ESTREMI REGISTRAZIONE di AUTOMOBILI, MOTOVEICOLI sup. a 500cc, navi o imbarcazioni da diporto di cui i componenti del nucleo risultano intestatari

Ai fini del calcolo ISEU puoi considerarti studente indipendente solo quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: non sei residente con la tua famiglia d'origine da almeno 2 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda, ed abiti in un alloggio che non sia di proprietà di un membro della famiglia; hai da almeno 2 anni redditi, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarabili, di almeno 6.500,00 Euro all’anno. 

In caso di assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati è necessario includere i genitori nel calcolo ISEU anche se lo studente è coniugato ed ha una famiglia propria.

Nel caso i genitori siano coniugati costituiscono unico nucleo familiare, anche se hanno residenze diverse! Nel caso in cui i genitori appartengano a due distinti nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il tuo nucleo familiare è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Occorre definire un genitore di riferimento e, a seconda della situazione in cui si trova, reperire anche i dati reddituali/patrimoniali dell’altro.

Redditi

- copia della dichiarazione dei redditi 2013 di tutti i componenti del nucleo familiare (mod. 730/2014, UNICO/2014) e CUD/2014 – certificazione redditi prodotti all’estero nel 2013;

- QUALSIASI ALTRA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI DATORI DI LAVORO O ENTI PENSIONISTICI ANCHE SE CERTIFICANO SOLO POCHI GIORNI O DISOCCUPAZIONE, MOBILITÀ, INFORTUNI INAIL, CASSA INTEGRAZIONE, MATERNITÀ INPS, CO.CO.PRO ecc. ecc. RELATIVA A REDDITI PERCEPITI IN ITALIA O IN UNO STATO ESTERO ANCHE SE ESENTI (ES. PENSIONI ESTERE, DI GUERRA, DEL MINISTERO, BORSE DI STUDIO, COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, QUOTA ESENTE FRONTALIERI) O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA (ES. VENDITE PORTA A PORTA)!

- IMPORTO DEGLI ASSEGNI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI/CORRISPOSTI NEL 2013 PER IL MANTENIMENTO DI CONIUGE E FIGLI! NECESSARIA LA SENTENZA DI SEPARAZIONE

- REDDITI ESENTI E TRATTAMENTI ASSISTENZIALI PERCEPITI NEL 2013;

- BORSE DI STUDIO PERCEPITE NEL 2013 E 2014 (molte Università hanno rilasciato un Modello CUD/CU per certificare importi relativi a borse di studio erogate) 

Patrimonio mobiliare

Deve essere considerato l’ammontare del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2014 di tutti i componenti del nucleo familiare:

- CODICE IBAN, GIACENZA MEDIA E SALDO AL 31/12/2014 DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI/LIBRETTI BANCARI E POSTALI

- valore nominale o quotazione dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni e altre forme di investimento

- contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione da cui risulti l’importo dei premi complessivamente versati dalla stipula al 31/12/2014

- bilancio di società non quotate, società non azionarie, imprese individuali oppure, in assenza dell’obbligo del bilancio, documentazione comprovante il patrimonio netto (rimanenze finali al 31/12/2014, costo dei beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti al 31/12/2014, altri cespiti o beni patrimoniali al 31/12/2014) patrimonio mobiliare posseduto all’estero (dato fornito dal consulente della società/commercialista)

Patrimonio immobiliare

Deve essere considerato l’ammontare del patrimonio immobiliare posseduto al 31 dicembre 2014 di tutti i componenti del nucleo familiare:

- Visura catastale, eventuale quota capitale residuo del mutuo al 31/12/2014

- Valore IVIE per fabbricati posseduti all’estero

Gli studenti italiani che hanno nel loro nucleo familiare convenzionale persone con redditi prodotti all’estero (nel caso in cui tali redditi non siano inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia) possono avvalersi dell’autocertificazione se redditi prodotti nei paesi UE; per redditi prodotti in altri paesi occorrerà presentare l’apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità . Tali dichiarazioni, tradotte in lingua italiana, dovranno essere convalidate dall’autorità diplomatica italiana competente per territorio

ATTENZIONE: IN CASO DI RICHIESTA DI INVIO TELEMATICO ISEU, ESCLUSIVAMENTE PER ATENEI O ENTI DIRITTO ALLO STUDIO CONVENZIONATI (per esempio ER.GO), OCCORRONO INOLTRE I SEGUENTI DATI RELATIVI ALLO STUDENTE: Università frequentata e corso di laurea; numero di matricola e libretto; password per accedere al proprio dossier studente; IBAN di conto corrente o carta ricaricabile intestata allo studente.

Disposizioni per studenti residenti all’estero

Lo studente residente all’estero non può presentare la DSU ai fini ISEE ed essere inserito nella banca dati dell’INPS, ma è tenuto a predisporre l’ISEU inserendo i redditi del nucleo familiare del Paese d’origine con le modalità descritte di seguito: La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (normalmente viene richiesta un’autocertificazione VIDIMATA dall’ambasciata italiana).

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’area dell’Euro è valutata sulla base del cambio medio del 2014.

Documenti necessari

Gli studenti stranieri possono rivolgersi ai CAF solo se in possesso di codice fiscale. In caso contrario devono farsi rilasciare un codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate più vicina e solo successivamente recarsi in un CAF per richiedere l’attestazione ISEEU - Il patrimonio mobiliare posseduto all’estero deve essere valutato in base al tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento - Patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Il patrimonio immobiliare localizzato all’estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2014; è valutato solo nel caso di fabbricati ed è necessario conoscere i metri quadrati, rendita catastale o il valore di mercato (VALORE IMPONIBILE AI FINI IVIE).

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