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Convenzione E.BI. TEMP per i lavoratori temporanei infortunati

30 Aprile 2009
E.BI.TEMP ha stipulato una convenzione con le Assicurazioni Generali per

E.BI.TEMP ha stipulato una convenzione con le Assicurazioni Generali per
l’erogazione di indennitàìa' a favore dei lavoratori temporanei infortunati sul lavoro, con decorrenza 1° giugno 2002.

CHI HA DIRITTO ALL’ ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per i lavoratori temporanei dipendenti delle Imprese di Fornitura di Lavoro Temporaneo associate a E.BI.TEMP durante il periodo in cui essi svolgono la loro attività professionale.

CASI DI INDENNITA’
L’ indennita' viene corrisposta per incidenti sul lavoro con esiti di inabilita' temporanea ed esiti più gravi. Per ogni fascia di infortunio e' prevista
un’indennita' di 25,82 euro al giorno per l’ inabilita' temporanea, e di 30.987,41 euro da corrispondere in unica soluzione per gli esiti piu' gravi.

L’indennita' giornaliera per inabilita' temporanea viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla cessazione della missione, fino alla completa guarigione certificata dall’ INAIL e, comunque, per un massimo di 90 giorni.

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO A E.BI.TEMP
Il lavoratore che intende avvalersi della prestazione, deve comunicarlo tempestivamente con raccomandata a.r. a E.BI.TEMP per rispettare i termini previsti per la denuncia di infortunio. E.BI.TEMP inviera' all’ assicurato i moduli da compilare per la denuncia.

DENUNCIA DI INFORTUNIO
La denuncia di infortunio deve essere inviata dal lavoratore assicurato con raccomandata a.r. alle Assicurazioni Generali e, per conoscenza, a E.BI.TEMP nel termine di 30 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilita'. Per l’inabilita' temporanea, deve essere inviata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per gli infortuni che provocano decesso, deve essere inviata entro 10 giorni dall’ evento o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilita'.

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