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Contravvenzione per guida in stato d'ebbrezza

8 Novembre 2017
Non sono rari nelle aule di tribunale i procedimenti con ad oggetto casi in cui taluno venga colto alla guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Ciò, come noto, viene accertato dai controlli effettuati sulle strade dalle forze dell'ordine.
Scopo del presente contributo è porre in luce, in modo esemamente sintetico, le conseguenze, penali ed amministrative, derivanti dai menzionati illeciti.

Preliminarmente la guida la guida sotto influenza di alcool viene punita a norma dell'art. 186 C.d.S., co. 2, lettere a-b-c che suddivide la condotta delittuosa in varie sottocategorie a seconda del livello alcolico presente nel sangue:
-da 0,5 a 0,8 g/l (lett. A) comporterà l'irrogazione di una mera sanzione amministrativa (di norma di euro 500,00) oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Tale contestazione non configura ipotesi di reato, ma di mero illecito amministrativo;

-da 0,8 a 1,5 g/l (lett. B), invece, si ricade nel reato, ed in particolare nella contravvenzione punita con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi; dall'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Tendenzialemente la patente di guida viene preliminarmente sospesa in via cautelare con ordinanza prefettizia, essendo poi demandato al Giudice Penale la definitiva quantificazione temporale di sospensione della patente di guida.
Imortante sottolineare che il periodo di sospensione comminato dal Giudice Penale non può cumularsi con il periodo di sospensione cautelare statuito dal prefetto.
Con riferimento al periodo di arresto quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53 L. 689/81, viene normalmente sostituito, in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero, da un'ulteriore sanzione pecuniaria che viene irrogata in sostituzione alla pena detentiva e viene cumulata alla precedente pena pecuniaria. Pertanto al trasgressore verrà notificato un decreto penale di condanna (opponibile) il quale dispone una pena esclusivamente pecuniaria;

-oltre 1,5 g/l (lett. C), invece, si ricade nel caso più grave e viene punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, peraltro, la durata della sospensione della patente è raddoppiata … è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Anche in detto caso si rientra nel reato contravvenzionale e verrà irrogato un decreto penale di condanna (opponibile) come al punto precedente, ma ovviamente le pene saranno ben più alte.

Come anticipato ogni decreto penale di condanna può essere oggetto di opposizione in sede giudiziale, con contestuale richiesta di procedure (riti) alternative.
Si fa riferimento al rito ordinario, al rito abbreviato, al "patteggiamento", alla sospensione del procedimento con messa alla prova.
Ad ogni scelta operata dall'imputato conseguono diversi effetti processuali/procedurali, i quali meriterebbero una diversa e più approfondita analisi in diversa sede.

Avv. Federico Gennari, consulente Federconsumatori Parma

 

“Spesa relativa all'intervento 'La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti' del programma generale della Regione Emilia Romagnafinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015"

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