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È legittimo registrare una telefonata?

8 Novembre 2017
A molte persone capita di porsi il quesito inerente la legittimità o meno della registrazione di una telefonata, oltre all'utilizzabilità o meno di detta registrazione in sede giudiziaria.

La Cassazione si è recentemente espressa sull'argomento, certificando l'utilizzabilità nel processo di un colloquio telefonico.
Con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre, la Corte di cassazione ha ribadito che se la registrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.
La telefonata registrata ha quindi natura di prova documentale (naturalmente la telefonata andrà debitamente trascritta).
In ogni caso, la natura di prova documentale della predetta registrazione comporta che le sue risultanze vadano valutate come tali, ovverosia accertandone necessariamente la genuinità.
Nel caso di specie, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato, grazie ai Ris, l'attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell'assenza di qualsivoglia preclusione all'uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l'avallo della Corte di cassazione.
Nauralmente tale utilizzo è soggetto ad alcuni limiti.
La recente pronuncia si pone sulla scia di un orientamento ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale la registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.
Altra pronuncia della Corte di Cassazione, precisamente la 5259/17, ha infatti precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e che almeno una delle parti sia parte in causa.
E'infine doveroso ribadire come costituisca il reato di intercettazione, la registrazione di una telefonata o un colloquio al quale il soggetto non ha partecipato attivamente.

Avv. Federico Gennari, consulente Federconsumatori Parma


“Spesa relativa all'intervento 'La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti' del programma generale della Regione Emilia Romagnafinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015"

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